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Sez. 2, Sentenza n. 1883 del 28/05/1969 (Rv. 341025 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1969-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341025-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CONTROVERSIE IN MATERIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE - INAPPLICABILITA.*

La disposizione dell'art. 1 della legge 14 luglio 1965, n.818, sulla sospensione dei termini processuali durante le ferie, non si applica alle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. (Conf. 3350-68, massima n. 336370 2789-68, massima n. 335426 278668, massima n. 335423 e numerose altre).*

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)