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Sez. 2, Sentenza n. 2786 del 03/08/1968 (Rv. 335423 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI)- CONTROVERSIE - IN GENERE - RICORSI PER CASSAZIONE- TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE PER IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA- ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335423-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI)- CONTROVERSIE - IN GENERE - RICORSI PER CASSAZIONE- TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE PER IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA- ESCLUSIONE.*

La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale non e applicabile, secondo il disposto combinato degli artt. 3 della legge 14 luglio 1965 n. 818 e 92 dell'ordinamento giudiziario, ai ricorsi per Cassazione relativi a controversie in tema di previdenza ed assistenza. (Conf. N. 2402-67, mass. N. 329677).*

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1, Legge 14/07/1965 num. 818 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)