Sez. L, Sentenza n. 7238 del 15/09/1987 (Rv. 455351 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - RISARCIMENTO DEL DANNO SOFFERTO DOPO LA SENTENZA IMPUGNATA - AMMISSIBILITÀ - RITO DEL LAVORO - ESTENSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - RISARCIMENTO DEL DANNO SOFFERTO DOPO LA SENTENZA IMPUGNATA - AMMISSIBILITÀ - RITO DEL LAVORO - ESTENSIONE.*
A norma dell'art. 345, primo comma, cod. proc. civ., che è applicabile anche nel rito del lavoro, la parte vittoriosa può domandare al giudice di secondo grado, i danni successivi alla sentenza di primo grado, senza necessità di proposizione di appello incidentale e senza che tale istanza incorra nel divieto di nuove domande in appello. (V 3006/82, mass n 420929).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)