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Sez. 2, Sentenza n. 3006 del 13/05/1982 (Rv. 420929 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - RISARCIMENTO DEL DANNO SOFFERTO DOPO LA SENTENZA IMPUGNATA - AMMISSIBILITÀ - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1982-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420929-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - RISARCIMENTO DEL DANNO SOFFERTO DOPO LA SENTENZA IMPUGNATA - AMMISSIBILITÀ - PRESUPPOSTI.*

La richiesta in appello di maggiori danni successivi alla sentenza impugnata, eccezionalmente consentita dall'art. 345 cod. proc. civ., richiede, come necessario presupposto, che sia stata proposta in primo grado una domanda di risarcimento di danni, ma non costituisce materia d'appello incidentale, soggetta alle forme ed ai termini di questo. (V 6275/80, mass n 410015; (V 3449/80, mass n 407290).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)