Sez. 1, Sentenza n. 4210 del 15/04/1986 Ud. (dep. 24/05/1986) Rv. 172801 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - SENTENZA IN MATERIA DI COMPETENZA - DECISIONE DI APPELLO - DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL P.M. - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE - RAGIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - SENTENZA IN MATERIA DI COMPETENZA - DECISIONE DI APPELLO - DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL P.M. - IMPUGNABILITÀ - ESCLUSIONE - RAGIONE.*
Per il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, la sentenza del giudice di appello, che annulla quella di primo grado e ordina la trasmissione degli Atti al P.m., affermando la incompetenza per materia del giudice di primo grado, non perché il fatto sia diverso o debba essere diversamente qualificato, ma perché tale incompetenza risulta già dalla contestazione, è assolutamente inoppugnabile, a norma dell'art. 190, comma secondo cod. proc. pen., potendo detta sentenza eventualmente dar luogo soltanto a conflitto di Competenza. (Conf mass n 165801, e ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 36, Cod. Proc. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)