Sez. 5, Sentenza n. 7671 del 14/06/1984 Ud. (dep. 27/09/1984) Rv. 165801 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - SENTENZA IN MATERIA DI COMPETENZA - APPELLO - COMPETENZA (QUESTIONI DI) - SENTENZA - PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA COMPETENZA PER MATERIA - ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DI PRIMO GRADO E RIMESSIONE DEGLI ATTI AL PUBBLICO MINISTERO - INOPPUGNABILITÀ DELLA STATUIZIONE - CONFLITTO DI COMPETENZA - AMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - SENTENZA IN MATERIA DI COMPETENZA - APPELLO - COMPETENZA (QUESTIONI DI) - SENTENZA - PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA COMPETENZA PER MATERIA - ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DI PRIMO GRADO E RIMESSIONE DEGLI ATTI AL PUBBLICO MINISTERO - INOPPUGNABILITÀ DELLA STATUIZIONE - CONFLITTO DI COMPETENZA - AMMISSIBILITÀ.*
Sentenza relativa alla Competenza, non impugnabile, è non soltanto quella del giudice di primo grado dichiarativa di incompetenza o quella pronunciata dal giudice d'appello ai sensi dell'art. 43 cod. proc. pen., ma anche quella con la quale il giudice d'appello, immutato il fatto contestato, annulla per incompetenza per materia la decisione di primo grado ed ordina la trasmissione degli Atti al pubblico ministero. Anche quest'ultima, infatti, decide esclusivamente sulla Competenza e può dar luogo a conflitto. (Conf mass n 157300, ed ivi citate; (Conf mass n 154613).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 36, Cod. Proc. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)