Sez. 1 - , Sentenza n. 51874 del 29/10/2019 Ud. (dep. 23/12/2019) Rv. 277918 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 - Impossibilità economica di adempiere - Rilevanza - Insussistenza dell'elemento psicologico - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
Non è configurabile l'elemento psicologico del reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 allorché l'omesso deposito della cauzione dipende da mancanza di disponibilità economica del sottoposto, trattandosi di condotta allo stesso non rimproverabile. (Nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di assoluzione del ricorrente ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., rilevando che lo stesso, a seguito del rigetto di una prima tempestiva istanza di rateazione della cauzione perché non adeguatamente documentata, era stato successivamente ammesso a tale beneficio, sia pure successivamente alla scadenza del termine per il versamento).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 76 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)