Sez. L, Sentenza n. 2274 del 24/02/1992 (Rv. 475913 - 01)
Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Assunzione | Di un dipendente quale avventizio in sostituzione di altro momentaneamente assente - Mancanza dell'indicazione del nome del lavoratore sostituito e della causa della sostituzione - Effetti ex art. 1, secondo comma, legge n. 230 del 1962 - Operatività - Conseguenze - Trasformazione del rapporto ed inclusione del dipendente tra il personale di ruolo con diritto alla stabilità del posto.
Trasporti - Pubblici - Ferrovie in concessione - Personale (impiegati ed agenti) - Assunzione
Per effetto dell'art. 1, comma secondo, della legge 18 aprile 1962, n. 230 (che, in tema di rapporto di lavoro, in genere, dispone che, quando l'assunzione in servizio abbia luogo per sostituire lavoratori assenti che abbiano diritto alla conservazione del posto, l'apposizione di un termine al contratto di lavoro è legittima solo se, nel contratto stesso, sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione), la disciplina di cui all'art. 8, comma quinto, lettera b) del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 (che inquadrava nella terza categoria il personale autoferrotranviario, denominato poi "avventizio" con il D.L.C.P.S. 9 novembre 1947, n. 1363, assunto per bisogni saltuari ed eccezionali) risulta necessariamente modificata nel senso che, qualora un lavoratore venga assunto, da azienda autoferrotranviaria, quale "avventizio", in sostituzione di altro momentaneamente assente, senza però indicazione del nominativo del lavoratore sostituito e della causa della sostituzione, nonostante l'apposizione di un termine al contratto, questo deve essere ritenuto a tempo indeterminato; con la conseguenza, inoltre, propria nell'ambito della speciale disciplina normativa delle aziende autoferrotranviarie (dato che, dopo l'esaurimento delle varie situazioni transitorie a seguito del citato D.L.C.P.S. n. 1363 del 1947, tutti i rapporti di lavoro con tali aziende sono riconducibili solo alle categorie del "personale di ruolo" o "stabile", e del "personale avventizio"), che detto lavoratore, stante la trasformazione del suo rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, deve essere incluso tra il "personale di ruolo", con diritto alla stabilità del posto.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 8, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 09/11/1947 num. 1363, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)