Sez. L, Sentenza n. 14262 del 17/12/1999 (Rv. 532340 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - FARMACIE (TIPI DI ESERCIZIO) - COMUNALI | Azienda farmaceutica municipalizzata - Limiti alle assunzioni a termine posti dall'art. 5 D.L. n. 702/1978 - Applicabilità - Conseguenze - Conversione dei contratti illegittimi in rapporti a tempo indeterminato - Esclusione - Nuova disciplina delle aziende comunali ex art. 23 legge 142/1990 - Previsione di assunzioni con chiamata nominativa da parte del contratto collettivo - Ininfluenza - Fattispecie relativa agli anni 1992 - 1994.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - FARMACIE (TIPI DI ESERCIZIO) - COMUNALI
In relazione all'assunzione con contratti a termine di un farmacista da parte di un'azienda farmaceutica municipalizzata, il mancato rispetto delle prescrizioni della legge n. 230 del 1962 sui contratti a termine non può comportare l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dovendosi fare riferimento alle disposizioni dell'art. 5, commi quindicesimo e diciassettesimo, del D.L. n. 702 del 1978, convertito con modificazioni dalla legge n. 3 del 1979, che, nell'ambito di una disciplina limitativa delle assunzioni da parte degli enti locali, ha previsto che i comuni, i loro consorzi e le rispettive aziende possano procedere ad assunzioni di personale straordinario solo per eccezionali sopravvenute esigenze e per non più di novanta giorni in un anno, contemplando la risoluzione di diritto oltre questo termine e la nullità delle assunzioni temporanee e dei provvedimenti di conferma in violazione delle limitazioni poste. Tale normativa non risulta espressamente abrogata e non può ritenersi incompatibile con la nuova disciplina delle aziende municipalizzate di cui all'art. 23 della legge n. 142 del 1990, poiché, anche ipotizzata una configurazione delle aziende in questione come soggetti di diritto privato, non ne rimane preclusa la sussistenza di interessi pubblici rispetto alle loro attività e quindi l'ammissibilità di autorizzazioni e controlli da parte dei pubblici poteri, in attuazione di quanto previsto dall'art. 41, terzo comma, Cost.. D'altra parte, la clausola del contratto collettivo del settore 31 marzo 1992 che ammette l'assunzione dei farmacisti mediante richiesta nominativa deve ritenersi affetta da nullità per violazione di norma imperativa, ove interpretata nel senso che comporti una deroga ai limiti posti dall'art. 5 del cit. D.L. n. 702/1978, a prescindere dalla questione circa l'ammissibilità o meno di assunzioni senza concorso. (Fattispecie relativa ad assunzioni a termine nel periodo 1992 - 1994).
Riferimenti normativi: Legge 18/08/1962 num. 230 CORTE COST., Decreto Legge 10/11/1978 num. 702 art. 5 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 3 CORTE COST., Costituzione art. 41 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)