Sez. 1, Sentenza n. 7318 del 09/08/1996 (Rv. 499071 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO | Presupposto - Prescrizione ancora in corso - Necessità - Riconoscimento del diritto successivo al compimento della prescrizione - Rinuncia alla prescrizione - Configurabilità.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO
Il riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere interrompe - ai sensi dell'art. 2944 cod. civ. - la prescrizione che sia ancora in corso, mentre se la prescrizione è già compiuta può solo ipotizzarsi la rinuncia alla prescrizione (che ha carattere negoziale) secondo la diversa disciplina dettata dall'art. 2937 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937, Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)