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Sez. 1, Sentenza n. 5245 del 04/03/2009 (Rv. 606967 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA) | Esistenza della sentenza - Condizioni - Pubblicazione - Necessità - Conseguenze - Deposito della minuta - Rilevanza esterna - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606967-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - PUBBLICAZIONE (DEPOSITO DELLA)

L'esistenza della sentenza civile (salvo ipotesi particolari, quale quella del rito del lavoro, ovvero dei riti ad esso legislativamente equiparati o specialmente disciplinati) è determinata dalla sua pubblicazione mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, sicchè il deposito della minuta (previsto dall'art. 119 disp. att. cod. proc. civ.) non ha alcuna rilevanza esterna, non richiede un'attestazione ufficiale del cancellerie, nè preclude una modificazione della sentenza prima del suo deposito ufficiale a norma dell'art. 133 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)