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Sez. 3 - , Sentenza n. 21235 del 20/10/2016 (Rv. 642946 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - EFFETTI - GIURAMENTO SUPPLETORIO | Giuramento suppletorio - Deferibilità d'ufficio - Valutazione discrezionale del giudice - Conseguenze - Appello - Presupposto per la deferibilità del giuramento - Indispensabilità prevista in genere dall'art. 437 c.p.c.. per i nuovi mezzi di prova - Estensione del requisito al giuramento suppletorio - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642946-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - EFFETTI - GIURAMENTO SUPPLETORIO

Il giuramento suppletorio ai sensi dell'art. 2736, n. 2, c.c. è deferibile d'ufficio ed è quindi oggetto di un potere pienamente discrezionale del giudice, il cui esercizio la parte può solo sollecitare, sicchè il giudice d'appello può sempre ammettere il suddetto giuramento ove ritenga la domanda o le eccezioni non pienamente provate ma non del tutto sfornite di prova, senza incontrare impedimento - nei giudizi assoggettati al rito del lavoro - nell'art. 437 c.p.c., il quale regola l'attività delle parti, ma non limita in alcun modo i poteri che il giudice può esercitare d'ufficio, con l'ulteriore conseguenza che, non applicandosi al giuramento suppletorio la norma testé menzionata, la sua deferibilità non è condizionata dalla indispensabilità, prevista dallo stesso articolo quale condizione per l'ammissione dei nuovi mezzi di prova.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)