Sez. L, Sentenza n. 10441 del 25/11/1996 (Rv. 500782 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - EFFETTI - GIURAMENTO SUPPLETORIO | Deferibilità d'ufficio - Valutazione discrezionale del giudice - Conseguenze - Controversie di lavoro - Appello - Presupposto per la deferibilità del giuramento - Indispensabilità prevista in genere dall'art. 437 cod. proc. civ. per i nuovi mezzi di prova - Estensione del requisito al giuramento suppletorio - Esclusione.
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - EFFETTI - GIURAMENTO SUPPLETORIO
Il giuramento suppletorio ai sensi dell'art. 2736, n. 2 cod. civ. è deferibile d'ufficio ed è quindi oggetto di un potere pienamente discrezionale del giudice, il cui esercizio la parte può solo sollecitare. Pertanto in controversia soggetta al rito del lavoro il giudice d'appello può sempre ammettere il suddetto giuramento ove ritenga la domanda o le eccezioni non pienamente provate ma non del tutto sfornite di prova, senza incontrare impedimento nell'art. 437 cod. proc. civ., il quale regola l'attività delle parti, ma non limita in alcun modo i poteri che il giudice può esercitare d'ufficio, con l'ulteriore conseguenza che, non applicandosi al giuramento suppletorio il menzionato art. 437 cod. proc. civ. la sua deferibilità non è condizionata dalla indispensabilità, prevista dallo stesso articolo quale condizione per l'ammissione dei nuovi mezzi di prova.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)