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Sez. 1, Sentenza n. 5501 del 29/09/2016 Cc. (dep. 06/02/2017) Rv. 268994 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI | Sospensione condizionale della pena - Revoca di diritto per nuova condanna a pena detentiva nel quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza - Sentenza di patteggiamento - Estinzione del reato ex art. 445 cod. proc. pen. - Possibilità di revocare la sospensione condizionale della pena successivamente alla declaratoria di estinzione del reato - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-09-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268994-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI

La dichiarazione di estinzione del reato oggetto di sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 445, comma secondo, cod. proc. pen., impedisce la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la medesima sentenza, anche se si accerti che nel quinquennio decorrente dalla data di irrevocabilità della stessa il soggetto abbia commesso ulteriore delitto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 163 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 167, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)