Sez. 1, Sentenza n. 44296 del 19/11/2024 Cc. (dep. 03/12/2024) Rv. 287153-01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI | Sospensione condizionale della pena - Revoca di diritto ex art. 168, comma primo, cod. pen. - Intervenuta declaratoria di estinzione del reato - Effetto preclusivo - Esclusione.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI
In tema di esecuzione, non osta alla revoca della sospensione condizionale della pena ex art. 168, comma primo, cod. pen. la circostanza che il giudice dell'esecuzione abbia già dichiarato estinto il reato per positivo superamento del periodo di sospensione, atteso che i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono caratterizzati da stabilità relativa e il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena ha natura dichiarativa, sostanziandosi in un atto ricognitivo di una decadenza già avvenuta "ope legis".
Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 167 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 com. 1 lett. 2), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)