diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 12972 del 27/05/2010 (Rv. 613171 - 01)

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - MAGAZZINI GENERALI (DEPOSITO ALLA "RINFUSA") - IN GENERE (RESPONSABILITÀ DEI MAGAZZINI) | Azione risarcitoria per inadempimento o "culpa ex recepto" - Legittimazione attiva - Depositante - Legittimazione attiva del terzo - Condizioni - Intestazione della fede di deposito o dela nota di pegno - Necessità.
Stato
decisa il 2010-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613171-01

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - MAGAZZINI GENERALI (DEPOSITO ALLA "RINFUSA") - IN GENERE (RESPONSABILITÀ DEI MAGAZZINI)

Nel contratto di deposito nei magazzini generali, il cui fine principale è quello, proprio del deposito, della custodia, conservazione e restituzione delle merci, il rapporto tra i contraenti in materia di responsabilità per inadempimento e di colpa presunta "ex recepto" è disciplinato essenzialmente dalle norme generali sul deposito con la conseguenza che il titolare dell'azione risarcitoria per la perdita, la distruzione o il deterioramento delle cose depositate nei confronti del depositario è, indipendentemente da chi sia il proprietario delle stesse, il depositante o il terzo se legittimato alla restituzione in quanto intestatario o possessore della fede di deposito o della nota di pegno, alla stregua della speciale disciplina prevista negli artt. 1792 e ss. Cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1768, Cod. Civ. art. 1787, Cod. Civ. art. 1792

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)