Sez. 3, Sentenza n. 15988 del 07/07/2010 (Rv. 613984 - 01)
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - RESTITUZIONE DELLA COSA - PERSONA DESTINATARIA - IN GENERE | Vendita di merce depositata presso l'autorità portuale - Successiva distruzione a seguito di incendio - Azione di responsabilità contrattuale nei confronti del depositario - Legittimazione attiva dell'acquirente - Sussistenza - Fondamento.
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - RESTITUZIONE DELLA COSA - PERSONA DESTINATARIA - IN GENERE
In caso di alienazione di merce depositata presso l'autorità portuale, titolare dell'interesse sostanziale sotteso al rapporto di deposito non è l'originario depositante ma l'acquirente, il quale, essendo divenuto proprietario delle merci, deve considerarsi pertanto legittimato, in caso di distruzione della merce depositata a seguito di incendio, all'esercizio dell'azione risarcitoria nei confronti del depositario, secondo un meccanismo di semplificazione e accelerazione dei rapporti sostanziali e processuali conforme ai nuovi principi costituzionali sul giusto processo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1766, Cod. Civ. art. 1777
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)