Sez. 1, Sentenza n. 3826 del 06/06/1983 (Rv. 428747 - 01)
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO - COMUNICAZIONE DEGLI ATTI - OBBLIGATORIETÀ - MANCATA PARTECIPAZIONE ALL'UDIENZA E OMESSA CONCLUSIONE - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO - COMUNICAZIONE DEGLI ATTI - OBBLIGATORIETÀ - MANCATA PARTECIPAZIONE ALL'UDIENZA E OMESSA CONCLUSIONE - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
Ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'Obbligo di intervento del pubblico ministero in determinati processi, è sufficiente che lo stesso venga informato del processo e messo così in grado di svolgere le attività che ritenga più opportune non essendo anche necessario che partecipi alle udienze e prenda delle conclusioni. (Conf 1023/82, mass n 418887; (Conf 5289/80, mass n 409143).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 71, Cod. Proc. Civ. art. 72, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)