Sez. 3, Sentenza n. 5289 del 17/09/1980 (Rv. 409143 - 01)
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO - COMUNICAZIONE DEGLI ATTI - OBBLIGATORIETA - MANCATO ESERCIZIO DA PARTE DEL PM DEI POTERI E DELLE FACOLTA CONSENTITIGLI - NULLITA - ESCLUSIONE.*
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO - COMUNICAZIONE DEGLI ATTI - OBBLIGATORIETA - MANCATO ESERCIZIO DA PARTE DEL PM DEI POTERI E DELLE FACOLTA CONSENTITIGLI - NULLITA - ESCLUSIONE.*
Nei giudizi civili in cui e previsto l'intervento obbligatorio del PM, il disposto della legge e osservato, a norma dell'art 71 cod proc civ, con la comunicazione degli Atti all'ufficio competente del PM, per consentirgli d'intervenire in giudizio con un proprio rappresentante; nessun'altra comunicazione deve essere fatta a quell'ufficio, che, nell'Esercizio delle facolta e dei poteri di cui all'art 72 cod proc civ, puo intervenire alle udienze, dedurre prove, prendere conclusioni e proporre impugnazioni, senza, peraltro, che il mancato Esercizio di tali poteri implichi la nullita delle udienze disertate dal PM o degli Atti ai quali il medesimo non intervenne e delle sentenze pronunciate malgrado la Mancanza di sue conclusioni.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 71, Cod. Proc. Civ. art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)