Sez. L, Sentenza n. 10579 del 05/11/1990 (Rv. 469606 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - ASSEGNO PENSIONISTICO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO INTEGRATIVO DELL'ORDINARIO TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - PREVISIONE IN CIFRA FISSA ANZICHÉ PROPORZIONALE AL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO - DIRITTO ALL'ADEGUAMENTO IN TERMINI REALI - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - ASSEGNO PENSIONISTICO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO INTEGRATIVO DELL'ORDINARIO TRATTAMENTO DI QUIESCENZA - PREVISIONE IN CIFRA FISSA ANZICHÉ PROPORZIONALE AL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO - DIRITTO ALL'ADEGUAMENTO IN TERMINI REALI - ESCLUSIONE.*
Ancorché dai parametri prescritti dagli artt. 36 e 38 cost. Scaturisca il principio che il trattamento di quiescenza, al pari della retribuzione in costanza di servizio, debba essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, non è lesivo di tale principio la previsione in cifra fissa, anziché in misura proporzionale al trattamento retributivo del personale in servizio di pari qualifica, di un assegno pensionistico a carico del datore di lavoro, integrativo dell'ordinario trattamento di quiescenza, e pertanto il pensionato, beneficiario dello stesso, non ha Azione per ottenere l'adeguamento di tale assegno integrativo, il cui ammontare si sia progressivamente svalutato nel tempo in termini reali. (V 662/90, mass n 461730; (V 890/90, mass n 465206).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)