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Sez. U, Sentenza n. 662 del 03/02/1989 (Rv. 461730 - 01)

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE - PENSIONI ORDINARIE - IN GENERE - ESTENSIONE - CONTROVERSIE RELATIVE AGLI ASSEGNI ACCESSORI ED ALLA LEGITTIMITÀ DEGLI ATTI DI RECUPERO DEI MEDESIMI SOTTO IL PROFILO DELLA IRRIPETIBILITÀ - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461730-01

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE - PENSIONI ORDINARIE - IN GENERE - ESTENSIONE - CONTROVERSIE RELATIVE AGLI ASSEGNI ACCESSORI ED ALLA LEGITTIMITÀ DEGLI ATTI DI RECUPERO DEI MEDESIMI SOTTO IL PROFILO DELLA IRRIPETIBILITÀ - INCLUSIONE.*

La giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica, secondo la previsione degli artt. 13 e 62 del R.d. 12 luglio 1934 n. 1214, riguarda ogni controversia inerente a provvedimenti della amministrazione che investano il diritto o la misura della pensione, e quindi, anche quelle relative agli assegni accessori, i quali hanno funzione integrativa del trattamento pensionistico in senso stretto, pure nel caso in cui venga in discussione la legittimità di Atti di recupero degli assegni medesimi, ancorché sotto il profilo della irripetibilità di quanto riscosso in buona fede e destinato a bisogni alimentari. (Conf 3815/83, mass n 428737).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)