diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 47405 del 30/11/2011 Cc. (dep. 21/12/2011) Rv. 251609 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Scambio elettorale politico mafioso - Promessa di voti - Corrispettivo - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251609-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE

Nel reato di scambio elettorale politico - mafioso, il corrispettivo della promessa di voti può essere rappresentato da qualsiasi bene che rappresenti un "valore" in termini di immediata commisurazione economica, restando escluse dalla portata precettiva altre "utilità", che solo in via mediata, possono essere trasformate in "utili" monetizzabili e, dunque, economicamente quantificabili. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la decisione del Tribunale che aveva individuato nel solo denaro, e non anche nella promessa di indebiti favori, ritenuta riferibile al diverso reato di corruzione elettorale ex art. 96 del d.P.R. n. 361 del 1957, il corrispettivo suddetto). (Conf. sez.II, n. 47406/12, non massimata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 ter, DPR 30/03/1957 num. 361 art. 96

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)