Sez. 6, Sentenza n. 10785 del 19/02/2004 Cc. (dep. 09/03/2004) Rv. 230397 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Promessa di voti elettorali in cambio di somme di danaro fatta da capo mafioso - Configurabilità del delitto di scambio elettorale politico - Mafioso - Condizioni.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
La promessa di voti elettorali fatta, in cambio di somme di danaro, a un candidato da personaggio di spicco di un'associazione mafiosa mediante l'assicurazione dell'intervento di membri dell'associazione stessa integra il reato di cui all'art. 416-ter cod. pen. (scambio elettorale politico-mafioso) e non quello previsto dall'art. 96 d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 (offerta di denaro o altra utilità ad elettori per ottenerne il voto), dovendosi ravvisare nell'apporto attivo degli aderenti al sodalizio criminoso il ricorso alla forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo. (In motivazione, la Corte ha puntualizzato che il reato di scambio elettorale politico-mafioso rientra nell'area dei delitti contro l'ordine pubblico, in quanto mira a salvaguardare in via principale l'interesse alla tutela dell'ordine pubblico, leso dall'inquietante connubio tra mafia e politica, e solo strumentalmente l'interesse elettorale, protetto in via immediata e diretta dagli artt. 96 e 97 d.P.R. n. 361 del 1957).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 ter, DPR 30/03/1957 num. 361 art. 96, DPR 30/03/1957 num. 361 art. 97
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)