Sez. 3, Sentenza n. 23741 del 14/11/2011 (Rv. 620528 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA | Responsabilità dell'ente pubblico proprietario delle strade - Domanda risarcitoria - Infondatezza all'esito del giudizio di primo grado - Appello dal danneggiato - Domanda nuova - Esclusione - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA
In tema di responsabilità dell'ente pubblico proprietario delle strade per danni subiti dagli utenti, la circostanza che l'ente si sia difeso in primo grado anche in ordine alla propria responsabilità per danni da cose in custodia e che il giudice del medesimo grado abbia esplicitamente deciso sulla questione affermandone l'infondatezza (nella specie, per inapplicabilità di siffatta responsabilità alla P.A.), comporta che la domanda formulata in appello dal danneggiato, a norma dell'art. 2051 cod. civ., non può essere considerata nuova dal giudice del gravame e, come tale, dichiarata inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)