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Sez. 3, Sentenza n. 4591 del 22/02/2008 (Rv. 601940 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Risarcimento del danno - Domanda di affermazione della responsabilità per cosa in custodia (art. 2051 cod. civ.) - Invocazione in appello - Riferimento sin dall'atto introduttivo del giudizio all'azione causale svolta direttamente dalla cosa - Novità rispetto alla domanda avente ad oggetto in primo grado la normale responsabilità per fatto illecito (art. 2043 cod. civ.) - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601940-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE

La domanda di affermazione della responsabilità per cosa in custodia (in virtù dell'art. 2051 cod. civ.) deve essere considerata, dal giudice d'appello, diversa e nuova e, dunque, inammissibile, rispetto a quella che in primo grado aveva avuto ad oggetto la normale responsabilità per fatto illecito (ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.) solo nel caso in cui essa implichi l'accertamento di fatti in tutto o in parte diversi da quelli allegati e provati nel primo giudizio. Pertanto, allorquando, invece, sin dall'atto introduttivo della causa l'attore abbia riferito il danno all'azione causale svolta direttamente dalla cosa (nella specie, dai ponteggi che avevano consentito l'accesso dei ladri all'immobile della ricorrente danneggiata), l'invocazione della speciale responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. si risolve nella richiesta di una diversa qualificazione giuridica del fatto, consentita al giudice d'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)