Sez. 5, Ordinanza n. 18910 del 10/07/2024 (Rv. 671636-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI | Esenzione IVA - Prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione previste dall'art. 10, comma 1, n. 18, del
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI
d.P.R. n. 633 del 1972 - Scopo terapeutico - Conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia della UE - Operazioni strettamente connesse - Applicabilità - Fondamento.
279464 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI In genere.
L'esenzione IVA, prevista dall'art. 10, n. 18), del d.P.R. n. 633 del 1972, per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona, è applicabile, in conformità anche alla giurisprudenza della Corte di giustizia della UE concernente l'art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva IVA del Consiglio della Comunità europea del 17 luglio 1977, n. 388, a seguito di interventi medici diretti esclusivamente ad uno scopo terapeutico e si estende - nel rispetto del requisito soggettivo di cui all'art. 99 r.d. n. 1265 del 1934, espressamente richiamato dal citato art. 10, e della conseguente disciplina di attuazione (d.interm. 17 maggio 2002 e d.m. 29 marzo 2001) - anche alle operazioni strettamente connesse alle prestazioni di cui si tratta, quando siffatte operazioni non costituiscono per i fruitori un fine a sé stante, bensì il mezzo per giovarsi nelle migliori condizioni del servizio principale, consistente nell'erogazione delle prestazioni medesime.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 13, Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 99, DM min. SAL 29/03/2001, DM min. SAL 17/05/2002
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)