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Sez. 5 - , Sentenza n. 28940 del 17/12/2020 (Rv. 659971 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI | Iva - Prestazioni diagnostiche rese da laboratori accreditati col SSN - Esenzione - Spettanza - Giurisprudenza unionale.
Stato
decisa il 2020-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659971-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI

In tema di IVA, alle prestazioni consistenti in analisi di laboratorio espletate da una struttura accreditata col servizio sanitario nazionale nell'interesse di pazienti di altra struttura accreditata e su incarico di questa, spetta l'esenzione di cui all'art. 10, comma 1, n. 18, d.P.R. n. 633 del 1972, avendo la giurisprudenza unionale stabilito che รจ indifferente, ai fini dell'applicazione dell'esenzione, che il laboratorio che esegue il prelievo proceda anche alle analisi, oppure le demandi ad un altro laboratorio pur restandone responsabile verso il paziente, a nulla rilevando la circostanza che la prestazione non sia stata fornita nell'ambito di un rapporto di fiducia tra paziente e prestatore.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 n. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)