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Sez. 4 - , Sentenza n. 37739 del 15/09/2021 Cc. (dep. 20/10/2021) Rv. 281950 - 02

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) | Misure cautelari personali – Esecuzione in altro paese dell’Unione europea – Titolarità del potere di decisione – Giudice della cautela.
Stato
decisa il 2021-09-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281950-02

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI)

In tema di reciproco riconoscimento tra gli Stati membri dell'Unione europea delle decisioni che impongono misure alternative alla detenzione cautelare, l'esecuzione della misura cautelare nello Stato di residenza dell'interessato dipende dalla decisione del giudice della cautela che impone una misura eseguibile anche in altro Stato membro dell'Unione europea e dalla volontà dell'interessato di acconsentire a siffatto tipo di esecuzione, e non dalla valutazione discrezionale del pubblico ministero il quale è tenuto a dare attuazione alla decisione del giudice, nelle forme previste dall'art. 5, d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/02/2016 num. 36 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)