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Sez. 3 - , Sentenza n. 26010 del 29/04/2021 Cc. (dep. 08/07/2021) Rv. 281937 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI | Esecuzione nello Stato membro dell’Unione europea di residenza dell’interessato – Possibilità – Esclusione – Ragioni – Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281937-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI

La misura cautelare degli arresti domiciliari non rientra nell'ambito applicativo del d.lgs 15 febbraio 2016, n. 36, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, in quanto tale decreto legislativo si riferisce esclusivamente alle misure cautelari non detentive. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento con cui il tribunale del riesame aveva respinto l'appello dell'indagato avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari da eseguirsi presso l'abitazione dell'indagato in Polonia).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/02/2016 num. 36 art. 4, Decreto Legisl. 15/02/2016 num. 36 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)