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Sez. 1, Sentenza n. 4663 del 01/10/1998 Cc. (dep. 07/11/1998) Rv. 211495 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE | Concorso formale con la corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211495-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - ABUSO DI UFFICIO IN CASI NON PREVEDUTI SPECIFICAMENTE DALLA LEGGE

Il reato di abuso d'ufficio (art.323 cod.pen.) e quello di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio (art.319 cod.pen.), nella formulazione attribuita alle due norme incriminatrici rispettivamente dall'art.1 della legge 16 luglio 1997 n.234 e dall'art.7 della legge 26 aprile 1990 n.86, non possono formalmente concorrere fra loro giacché, quando il vantaggio economico del pubblico ufficiale sia da questi conseguito in dipendenza di un'erogazione altrui e di un proprio comportamento, attivo od omissivo, contrario ai doveri d'ufficio, trova applicazione, per il principio di specialità, la più grave delle due figure criminose in questione, e cioè quella della corruzione, caratterizzata, rispetto all'altra, dalla presenza del soggetto erogatore di un'utilità collegata da nesso teleologico al suindicato comportamento del pubblico ufficiale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Cod. Pen. art. 323 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)