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Sez. 6, Sentenza n. 3030 del 16/02/1996 Ud. (dep. 26/03/1996) Rv. 204792 - 01

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Corruzione - In genere | Abuso di ufficio - Possibilità di concorso formale - Esclusione - Possibilità di concorso materiale - Sussistenza - Fattispecie: redazione di atti pubblici falsi.
Stato
decisa il 1996-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204792-01

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Corruzione - In genere

In base al principio di specialità deve escludersi concorso formale tra il reato di abuso di ufficio di cui all'art. 323 secondo comma cod. proc. pen. e quello di corruzione di cui all'art. 319 cod. pen.; ciò peraltro non comporta che non possa aversi un concorso materiale tra i predetti: il che si verifica quando sussistano distinte condotte accompagnate dell'elemento psicologico previsto dalle citate norme incriminatrici. (Principio affermato con riguardo a fattispecie nella quale il pubblico ufficiale non si era limitato solo agli atti contrari ai doveri di ufficio, oggetto della corruzione e costituiti dalla redazione di atti pubblici falsi e dalla soppressione di atti pubblici, ma aveva anche ordinato fraudolentemente, ai suoi collaboratori ignari, di redigere siffatti atti così dovendo rispondere del fatto abusivo da questi ultimi posto in essere).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Cod. Pen. art. 323 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)