diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3778 del 20/04/1996 (Rv. 497197 - 01)

PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI | Indice dei documenti prodotti - Mancata sottoscrizione da parte del cancelliere - Irritualità della produzione - Esclusione - Conseguenze - Onere probatorio della parte interessata.
Stato
decisa il 1996-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497197-01

PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI

L'art. 74 delle disp. att. cod. proc. civ. riserva solo al cancelliere il potere di certificare, con la sua sottoscrizione, la effettiva presenza nel fascicolo di parte dei documenti elencati nell'indice per cui deve escludersi la possibilità di attribuire un analogo effetto certificativo alla sottoscrizione dell'indice da parte del difensore; ne consegue che la mancanza della firma del cancelliere in calce all'indice dei documenti prodotti, anche se non rende irrituale la produzione, determina, in caso di contestazione, la necessità, per la parte interessata, di fornire, sia pure solo indirettamente ed anche attraverso il comportamento della controparte, la prova della produzione dei documenti di cui intende avvalersi.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 74

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)