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Sez. 2, Sentenza n. 12299 del 05/11/1999 (Rv. 530895 - 01)

PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI | Deposito di documenti - Mancanza di essi al momento della decisione della causa - Doveri del giudice - Oneri della parte.
Stato
decisa il 1999-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530895-01

PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI

I documenti si considerano ritualmente prodotti in giudizio quando siano posti nella reale disponibilità dell'ufficio per essere inseriti nel fascicolo di parte, con l'adempimento delle formalità previste dagli articoli 74 e 87 disp.att. cod.proc.civ.; in particolare, gli atti ed i documenti di parte, prodotti dopo la costituzione in giudizio, vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti; qualora, nel giudizio di appello, non risulti alcuna attestazione dell'avvenuto ritiro del proprio fascicolo da parte dell'appellante, il giudice che non rinvenga il fascicolo stesso, non può dichiarare l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'articolo 348 cod.proc.civ. ma deve concedere all'appellante un termine per la ricostruzione del proprio fascicolo; è poi onere della parte controllare, prima del passaggio in decisione della causa, l'inserimento nel fascicolo d'ufficio del proprio fascicolo di parte depositato nel termine concessogli per la ricostruzione.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 74, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 87, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 87

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)