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Sez. 1, Sentenza n. 8520 del 03/04/2008 (Rv. 602548 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA | Regione Friuli Venezia Giulia - Assegnazione di alloggio in locazione semplice - Proprietà in capo all'assegnatario di altro immobile locato a terzi - Revoca dell'assegnazione - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602548-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA

In tema di edilizia residenziale pubblica, l'art. 61 della legge reg. Friuli - Venezia Giulia 1 settembre 1982, n. 75, va interpretato nel senso che la revoca dell'assegnazione dell'alloggio in locazione semplice è legittima ove effettuata nei confronti di chi "sia divenuto titolare del diritto di proprietà, di usufrutto o di abitazione su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare", senza che sia configurabile alcuna eccezione nel caso in cui l'immobile acquisito in proprietà da parte dell'assegnatario sia stato locato a terzi.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 01/09/1982 num. 75 art. 61

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)