Sez. 1, Sentenza n. 8531 del 22/06/2001 (Rv. 547635 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA | Edilizia residenziale pubblica - Regione Friuli - Venezia Giulia - Revoca dell'assegnazione - Condizioni - Diversità rispetto a quelle necessarie per l'assegnazione dell'alloggio - - Conseguenze - Sopravvenuto acquisto della proprietà di altro immobile - Sufficienza, ai fini della revoca - Esclusione - Adeguatezza dell'immobile acquistato rispetto alle esigenze del nucleo familiare - Necessità - Sussistenza - Fattispecie.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA
In tema di edilizia residenziale pubblica, le norme di cui alla legge regionale Friuli - Venezia Giulia n. 75 del 1982 regolanti le condizioni per l'assegnazione dell'alloggio (art. 24) non sono identiche a quelle operanti per la revoca (art. 61), atteso che per la legittimità della revoca non è sufficiente l'acquisto della proprietà, da parte dell'assegnatario o di altra persona appartenente al nucleo familiare, di altra abitazione ovunque ubicata, dovendo altresì valutarsi se l'alloggio successivamente acquistato sia ubicato in modo tale da soddisfare le esigenze familiari sotto il profilo delle necessità lavorative e delle relazioni sociali. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha così escluso che potesse costituire legittima causa di revoca dell'assegnazione di un alloggio sito in Trieste la circostanza che il coniuge convivente dell'assegnatario avesse successivamente acquistato, in un comune della provincia di Udine, una casa isolata, dislocata in una radura nei pressi di una zona boscosa, non servita da acquedotto né collegata alla rete fognaria comunale).
Riferimenti normativi: Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 01/09/1982 num. 75 art. 24, Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 01/09/1982 num. 75 art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)