Sez. 2, Sentenza n. 20783 del 25/09/2006 (Rv. 592223 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - COPIA (DISCORDANZA DALL'ORIGINALE) | Decadenza a carico del notificante ovvero a carico del destinatario - Riferimento all'originale o, rispettivamente, alla copia notificata - Necessità - Eccezione di decadenza della controparte dal potere di impugnazione fondata sulla discordanza tra i due documenti - Onere di proporre querela di falso - Configurabilità - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - COPIA (DISCORDANZA DALL'ORIGINALE)
In caso di discordanza tra i dati emergenti dalla copia dell'atto restituita a colui che ha richiesto la notificazione e quelli emergenti dalla copia dell'atto consegnato al destinatario, per stabilire se si sia verificata una decadenza a carico del primo deve aversi riguardo all'originale a lui restituito, mentre per stabilire se si sia verificata una decadenza a carico del secondo, deve aversi riguardo alla copia a lui consegnata; nel caso di difformità tra l'atto in proprio possesso e quello consegnato, incombe su colui che eccepisce la decadenza della controparte dal potere di impugnazione l'onere di proporre querela di falso, al fine di provare la falsità dei dati scritti sul documento in possesso della controparte. (Nella fattispecie, la S.C., in applicazione di questo principio, ha respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione fondata sulla circostanza che la copia notificata, pur se sottoscritta dal difensore, era priva della procura, rilevando che la procura era invece presente a margine dell'atto in possesso del ricorrente e che nessuna discordanza tra l'originale e la copia conforme notificata era stata denunziata).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)