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Sez. U, Sentenza n. 614 del 01/09/1999 (Rv. 529551 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - COPIA (DISCORDANZA DALL'ORIGINALE) | Decadenze a carico del notificante ovvero a carico del destinatario - Riferimento all'originale o rispettivamente alla copia - Necessità - Eccezione di decadenza della controparte dal potere di impugnazione - Onere conseguente di proporre querela di falso - Ripartizione - Funzione.
Stato
decisa il 1999-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529551-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - COPIA (DISCORDANZA DALL'ORIGINALE)

In caso di discordanza fra i dati emergenti dall'atto restituito a colui che ha chiesto la notificazione e quelli emergenti dalla copia dell'atto consegnato al destinatario, per stabilire se sia verificata una decadenza a carico del primo deve aversi riguardo all'originale a lui restituito, mentre per stabilire se si sia verificata una decadenza a carico del secondo deve aversi riguardo alla copia a lui consegnata; e, nel caso di difformità tra l'atto in proprio possesso e quello consegnato, incombe su colui che eccepisce la decadenza della controparte dal potere d'impugnazione l'onere di proporre querela di falso, al fine di provare la falsità dei dati scritti sul documento in possesso della controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 50

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)