Sez. 3, Sentenza n. 2286 del 29/03/1983 (Rv. 427129 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - FORMAZIONE DEL GIUDICATO SULLA CESSAZIONE DI UN RAPPORTO LOCATIZIO PER UNA DATA FUTURA - SOPRAVVENIENZA DI UNA PROROGA LEGALE PRIMA DELLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO - DEDUCIBILITÀ CON L'OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - FORMAZIONE DEL GIUDICATO SULLA CESSAZIONE DI UN RAPPORTO LOCATIZIO PER UNA DATA FUTURA - SOPRAVVENIENZA DI UNA PROROGA LEGALE PRIMA DELLA DATA DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO - DEDUCIBILITÀ CON L'OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE.*
Qualora sia passata in giudicato la sentenza dichiarativa della cessazione di un rapporto locatizio di immobile urbano per una data futura, il conduttore può far valere, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., il suo diritto alla proroga legale sopravvenuta dopo la formazione del giudicato e prima della data di cessazione del rapporto, come stabilita nella sentenza. (V 6837/82, mass n 424469; (V 1181/80, mass n 404671).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)