Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15138 del 22/07/2016 (Rv. 641696 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Regolamento di competenza di ufficio - Presupposto - Competenza per materia o per territorio inderogabile in capo ad un giudice diverso da quello della riassunzione - Necessità.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
L'art. 45 c.p.c. legittima il giudice, che riceve in riassunzione un processo, a sollevare conflitto - e, dunque, ad interloquire ulteriormente sulla competenza nonostante le parti, a seguito della declinatoria di competenza del giudice originariamente adito, abbiano riassunto il processo e non si siano dolute della declinatoria con il mezzo del regolamento di competenza a loro istanza - soltanto se la controversia sia effettivamente regolata da un criterio di competenza per materia o territorio inderogabile ed esso, in quanto effettivamente esistente, non radichi la competenza presso il giudice della riassunzione, bensì davanti al giudice che declinò la competenza o ad altro giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)