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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 728 del 19/01/2015 (Rv. 634389 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Dichiarazione di incompetenza per materia o territorio pronunciata dal primo giudice - Regolamento sollevato d'ufficio dal secondo giudice senza individuazione del giudice competente per materia o territorio inderogabile - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634389-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)

Il regolamento di competenza d'ufficio postula che il giudice, dinanzi a cui è riassunta la causa a seguito di incompetenza dichiarata dal primo giudice per ragioni di materia o di territorio inderogabile, si ritenga a sua volta incompetente sotto i medesimi profili, sicché ove il giudice "ad quem" declini la propria competenza senza individuare la competenza per materia o territoriale inderogabile del primo o di altro giudice, il conflitto di competenza è inammissibile, profilando implicitamente il suo diniego l'applicabilità dell'ordinario criterio di distribuzione per valore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)