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Sez. L, Sentenza n. 14293 del 18/12/1999 (Rv. 532359 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennità di accompagnamento - Presupposti a norma dell'art. 1 legge n. 18/1980 - Significato complessivo - Necessità di un aiuto permanente - Rilevanza - Mera impossibilità di uscire dall'abitazione senza accompagnamento - Insufficienza - Conseguenze - Capacità dell'interessato di compiere la quasi totalità degli atti della vita quotidiana - Insussistenza del diritto all'indennità.
Stato
decisa il 1999-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532359-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In materia di indennità di accompagnamento a favore dei mutilati ed invalidi civili, la rilevanza data dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980, alternativamente all'impossibilità di deambulazione e all'incapacità di attendere agli atti della vita quotidiana con il relativo bisogno di un'assistenza continuativa esprime l'esigenza della necessità di un aiuto permanente, sì da doversi escludere la rilevanza della mera impossibilità dell'invalido di uscire dalla abitazione senza essere accompagnato. Pertanto l'invalido civile che sia in grado di attendere autonomamente e senza alcun grave e concreto pericolo alla quasi totalità degli atti quotidiani della vita - quali lavarsi, vestirsi, nutrirsi, deambulare all'interno della propria abitazione, attendere a passatempi e occupazioni non impegnativi sul piano fisico, ecc. - non ha diritto all'indennità di accompagnamento, anche se per le sue menomate condizioni di salute sia impossibilitato ad uscire di casa e ad attendere alle più dispendiose faccende domestiche in ragione del maggior impegno fisico che dette attività comportano.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)