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Sez. U, Sentenza n. 6347 del 04/12/1984 (Rv. 437945 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - OCCUPAZIONE ABUSIVA ED IRREVERSIBILE - RESPONSABILITÀ RISARCITORIA, NEI CONFRONTI DEL PROPRIETARIO DEL FONDO, DELL'APPALTATORE DELL'OPERA PUBBLICA - ESCLUSIONE - LIMITI - DANNI INTERIORI E DIVERSI PROVOCATI DA SUO FATTO COLPOSO.*
Stato
decisa il 1984-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437945-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - OCCUPAZIONE ABUSIVA ED IRREVERSIBILE - RESPONSABILITÀ RISARCITORIA, NEI CONFRONTI DEL PROPRIETARIO DEL FONDO, DELL'APPALTATORE DELL'OPERA PUBBLICA - ESCLUSIONE - LIMITI - DANNI INTERIORI E DIVERSI PROVOCATI DA SUO FATTO COLPOSO.*

Nel caso di occupazione abusiva ed irreversibile acquisizione del fondo privato nella realizzazione di opera pubblica, l'appaltatore dell'opera medesima, se non può essere coinvolto nella responsabilità risarcitoria verso il proprietario di detto fondo, per il danno derivante dalla perdita della disponibilità e poi del diritto dominicale sul bene, che resta a carico dell'amministrazione committente, deve ritenersi obbligato al ristoro dei danni ulteriori e diversi che siano provocati da suo fatto colposo, quali i danni che altri fondi di detto privato abbiano subito per vizi di esecuzione dell'opera, od anche per vizi di progettazione cui l'appaltatore stesso fosse in grado di ovviare.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)