Sez. 2, Sentenza n. 11840 del 04/02/2004 Ud. (dep. 11/03/2004) Rv. 228386 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - ALIBI | Alibi falso - Valore di indizio - Sussistenza - Ragioni.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - ALIBI
Mentre il fallimento dell'alibi non può essere posto a carico dell'imputato come elemento sfavorevole, non essendo compito di quest'ultimo dimostrare la sua innocenza, ma onere dell'accusa di provarne la colpevolezza, l'alibi falso, cioè quello rivelatosi preordinato e mendace, può essere posto in correlazione con le altre circostanze di prova e valutato come indizio, nel contesto delle complessive risultanze probatorie, se appaia finalizzato alla sottrazione del reo alla giustizia.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)