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Sez. 2, Sentenza n. 5060 del 15/12/2005 Ud. (dep. 09/02/2006) Rv. 233230 - 01

PROVE - ALIBI | Alibi falso - Valore di indizio - Valore di riscontro dimostrativo dell'attendibilità del chiamante - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2005-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233230-01

PROVE - ALIBI

In tema di valutazione della prova, l'alibi falso, in quanto sintomatico, a differenza di quello non provato, del tentativo dell'imputato di sottrarsi all'accertamento della verità, deve essere considerato come un indizio a carico il quale, pur di per sé inidoneo, in applicazione della regola dell'art. 192 cod. proc. pen., a fondare il giudizio di colpevolezza, costituisce tuttavia un riscontro munito di elevata valenza dimostrativa dell'attendibilità delle dichiarazioni del chiamante in correità, ai sensi del terzo comma dell'art. 192 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)