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Sez. 1, Sentenza n. 2313 del 05/02/2016 (Rv. 638699 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - ESCLUSIONE DELLA GARANZIA - PATTO DI ESCLUSIONE O LIMITAZIONE | Contestazione di inefficacia del patto - Eccezione in senso stretto - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638699-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - ESCLUSIONE DELLA GARANZIA - PATTO DI ESCLUSIONE O LIMITAZIONE

La contestazione circa l'inefficacia del patto di esclusione della garanzia, che l'art. 1490, comma 2, c.c., commina in ipotesi di vizi taciuti in mala fede, costituisce un'eccezione in senso stretto, preclusa in appello, in quanto, con essa, la parte intende far valere l'esistenza di raggiri impiegati per indurla ad accettare la clausola esonerativa di responsabilità, sicché, denunciando la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede al momento della conclusione del contratto, necessita di una manifestazione di volontà di chi intenda avvalersene.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)