Sez. 2, Sentenza n. 9651 del 11/05/2016 (Rv. 639885 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - ESCLUSIONE DELLA GARANZIA - PATTO DI ESCLUSIONE O LIMITAZIONE | Ignoranza, anche per colpa grave, del vizio da parte del venditore - Mala fede agli effetti dell'art. 1490, comma 2, c.c. - Esclusione.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - ESCLUSIONE DELLA GARANZIA - PATTO DI ESCLUSIONE O LIMITAZIONE
In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, l'art. 1490, comma 2, c.c., secondo cui il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa, presuppone che il venditore abbia raggirato il compratore tacendo consapevolmente i vizi della cosa venduta dei quali era a conoscenza, inducendolo così ad accettare la clausola di esonero dalla garanzia che altrimenti non avrebbe accettato, sicché la norma non si applica ove il venditore sia all'oscuro, anche per sua colpa grave, dell'esistenza dei vizi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)