Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 335 del 1989
Massime (1)
Massima n. 13479
- Pensioni
- Pensioni di riversibilità del fondo speciale per gli artigiani
- Integrazione al minimo
- Divieto di caso di cumulo con la pensione diretta d'invalidità a carico del fondo coltivatori dipendenti
- Manifesta inammissibilità della questione.
- Legge 12 agosto 1962 n. 1332, art. 1.
- Cost., artt. 3, 38.
Leggi la massima
L'intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, sotto ogni residuo profilo, dell'art. 1, L. 12 agosto 1962 n. 1332, rende manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico del Fondo speciale per gli artigiani nei confronti dei titolari di pensione diretta d'invalidità a carico del Fondo per coltivatori dipendenti. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.). - S. n. 81/1989.
Norme impugnate
- art. 1 legge 12 agosto 1962, n. 1332
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro famigliari), promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1988 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Perino Lucia e l'I.N.P.S., iscritta al n. 55 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di costituzione di Perino Lucia;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
punto 1
Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui la ricorrente, titolare della pensione di riversibilità a carico della Gestione artigiani nonché della pensione ordinaria di vecchiaia aveva richiesto l'integrazione al minimo del primo trattamento, il Pretore di Torino, con ordinanza emessa il 20 ottobre 1988, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1339, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico del Fondo speciale per gli artigiani nei confronti dei titolari di pensione diretta d'invalidità a carico del Fondo per coltivatori dipendenti;
punto 2
Considerato che, anche a prescindere dalla contraddittoria prospettazione della questione da parte del giudice a quo la norma impugnata è stata dichiarata illegittima sotto ogni profilo residuo con la sentenza n. 81 del 1989;
Che pertanto la questione stessa è manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari), già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 81 del 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
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