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Sez. L, Sentenza n. 2434 del 23/04/1981 (Rv. 413208 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESTAZIONE DI FATTO CON VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI ASSUNZIONE SENZA CONCORSO DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI EX ART 9 DELLA LEGGE REGIONALE SICILIANA N 14 DEL 1958 - NULLITA DEL CONTRATTO PER ILLICEITA DELL'OGGETTO O DELLA CAUSA - ESCLUSIONE - NULLITA PER INOSSERVANZA DI NORME IMPERATIVE - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE EX ART 2126 COD CIV.*
Stato
decisa il 1981-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413208-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESTAZIONE DI FATTO CON VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI ASSUNZIONE SENZA CONCORSO DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI EX ART 9 DELLA LEGGE REGIONALE SICILIANA N 14 DEL 1958 - NULLITA DEL CONTRATTO PER ILLICEITA DELL'OGGETTO O DELLA CAUSA - ESCLUSIONE - NULLITA PER INOSSERVANZA DI NORME IMPERATIVE - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE EX ART 2126 COD CIV.*

La violazione del divieto di assunzione senza concorso dei dipendenti degli enti pubblici economici - sancito dall'art 9 della legge regionale siciliana 7 maggio 1958 n 14 - non costituisce una ipotesi di nullita del contratto per illiceita dell'oggetto o della causa, che ricorre esclusivamente nei casi in cui il contratto stesso sia contrario ai principi di ordine pubblico strettamente intesi e cioe a quelli etici fondamentali dell'ordinamento giuridico, bensi e causa di una nullita per inosservanza di norme imperative, che, a norma dell'art 2126 cod civ, non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto di fatto, esecuzione. (Conf 2341/78, mass n 391737).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 07/05/1958 num. 14 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)