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Sez. L, Sentenza n. 2341 del 12/05/1978 (Rv. 391737 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESTAZIONI DI FATTO CON VIOLAZIONE DI LEGGE - DISCIPLINA EX ART 2126 COD CIV - ESTENSIONE - OSSERVANZA DI REGOLE PRESUPPONENTI LA VALIDITA DEL RAPPORTO E TENDENTI A CONSERVARLO, O AD IMPEDIRE IL RECESSO AD NUTUM - PRETESA DEL LAVORATORE NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - APPLICABILITA DELLA PREDETTA DISCIPLINA - ESCLUSIONE - ASSUNZIONE SENZA PUBBLICO CONCORSO DA PARTE DI UN COMUNE DELLA REGIONE SICILIANA - NULLITA DEL RAPPORTO - DISCIPLINA EX LEGGI N 604 DEL 1966 E N 300 DEL 1970 - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1978-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391737-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESTAZIONI DI FATTO CON VIOLAZIONE DI LEGGE - DISCIPLINA EX ART 2126 COD CIV - ESTENSIONE - OSSERVANZA DI REGOLE PRESUPPONENTI LA VALIDITA DEL RAPPORTO E TENDENTI A CONSERVARLO, O AD IMPEDIRE IL RECESSO AD NUTUM - PRETESA DEL LAVORATORE NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - APPLICABILITA DELLA PREDETTA DISCIPLINA - ESCLUSIONE - ASSUNZIONE SENZA PUBBLICO CONCORSO DA PARTE DI UN COMUNE DELLA REGIONE SICILIANA - NULLITA DEL RAPPORTO - DISCIPLINA EX LEGGI N 604 DEL 1966 E N 300 DEL 1970 - INAPPLICABILITA.*

La norma dell'art 2126 cod civ non equipara il contratto di lavoro invalido a quello valido, bensi disciplina soltanto gli effetti del rapporto di lavoro gia svoltosi, riconoscendogli efficacia, a prescindere dalla sua invalidita, per il periodo in cui e durato, al fine di tutelare il diritto del lavoratore alla retribuzione, onde essa non opera nel caso in cui il lavoratore pretenda dal datore di lavoro l'osservanza di regole che, presupponendone la validita, tendono a conservare il rapporto o comunque ad impedire il recesso ad nutum. Pertanto, nel caso di assunzione, senza pubblico concorso, di un lavoratore da parte di un comune della regione siciliana, a tale rapporto di lavoro, che e nullo per violazione del divieto degli artt 6 e 9 della legge regionale siciliana 7 maggio 1958 n 14, ed al recesso dell'ente pubblico non e applicabile - a termine dell'art 2126 cod civ - la disciplina delle leggi n 604 del 1966 e n 300 del 1970 in materia di licenziamento dei lavoratori subordinati.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 07/05/1958 num. 14 art. 6, Legge Reg. Sicilia 07/05/1958 num. 14 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)