Sez. 3, Sentenza n. 55301 del 22/09/2016 Ud. (dep. 30/12/2016) Rv. 268533 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - ATTI SESSUALI CON MINORENNE | Prostituzione minorile - Dazione di somme modeste a titolo di simbolica gratificazione per l'attività sessuale offerta - Irrilevanza ai fini della integrazione del reato - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - ATTI SESSUALI CON MINORENNE
Il reato di cui all'art. 600-bis cod. pen. non è escluso dalla modestia delle somme di denaro versate al minore, a titolo di mera gratificazione simbolica dell'attività sessuale offerta e non quale corrispettivo della prestazione sessuale, non rilevando l'entità, più o meno modesta, del pagamento, ovvero la soggettiva finalizzazione dello stesso, bensì l'oggettiva sinallagmaticità delle prestazioni, patrimoniali, da un lato, e sessuali, dall'altro.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)